Statuto

STATUTO

(Registrato presso il Tribunale di Bologna il 28/7/1998 al n° 2342 S1A)

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA – SEDE – SOCI – PATRIMONIO.

ART. 1

E’ costituita una associazione denominata “Società Nazionale del Modello e della Figurina Storica – Museo Nazionale del Soldatino Mario Massaccesi”.

L’Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

ART. 2

L’Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ed è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro ente, associazione, società, impresa, o sindacato.

ART. 3

L’Associazione ha lo scopo di riunire tutti coloro che intendono dar vita allo sviluppo ed alla diffusione del collezionismo, del modellismo ed alla ricerca storica e storico-militare mediante lo stabile esercizio di:

– Mantenimento, cura, sviluppo, ampliamento ed apertura al pubblico del Museo Nazionale del Soldatino.

– Organizzazione di mostre, concorsi, incontri.

– Pubblicazione di libri, riviste, monografie, stampe, materiale iconografico e modelli ricostruttivi di costumi storici con particolare riguardo a soggetti inerenti la storia della Regione Emilia – Romagna e in particolare la storia della città di Bologna.

– Organizzazione di corsi aperti a tutti i cittadini di restauro, creazione di modelli e tecniche di pittura degli stessi.

– Gestione di una Biblioteca specializzata aperta al pubblico.

– Tali attività sono svolte dall’associazione tramite le prestazioni volontarie dei soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà possedere beni di qualsiasi specie.

ART. 4

L’Associazione inoltre potrà custodire presso la propria sede a scopo espositivo, beni di proprietà privata sia di propri soci che di terze persone lasciati dai proprietari in uso gratutito e per i quali l’Associazione stipulerà di volta in volta appositi contratti di comodato a tempo indeterminato.

ART. 5

L’Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Villa Aldrovandi Mazzacorati, Via Toscana 19. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni territoriali in altri Comuni d’Italia.

ART. 6

L’Associazione è composta da soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari e soci onorari.

ART. 7

Sono soci fondatori coloro che con la loro attività hanno reso possibile la creazione dell’Associazione e l’acquisizione di tutti i beni che ne formano il patrimonio all’atto dell’approvazione del presente Statuto, e che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

ART. 8

Sono soci benemeriti i soci ordinari che si siano distinti per attività ed assiduità nel coseguimento dello scopo dell’Associazione, o che abbiano compiuto in favore dell’Associazione atti particolarmente meritori. I soci sono designati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

Sono soci ordinari coloro che, maggiori di età, accettino di condividere le finalità dell’Associazione e si impegnino al loro conseguimento. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura e nel termine fissati dall’Assemblea Ordinaria.

ART. 10

Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale qualità, in considerazione dell’eminente ruolo culturale, politico e sociale da essi ricoperto nel campo di intervento dell’Associazione. I soci onorari sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 11

Sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci ordinari delibera il Consiglio Direttivo; la decisione del Consiglio è inappellabile. La domanda deve essere presentata su apposito modulo.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che essi abbiano versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea Ordinaria.

ART. 12

Lo stato di socio si perde:

per recesso;

per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei voti. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

ART. 13

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli acquisti, donazioni, eredità o legati.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, nonché dalle entrate e dai contributi in denaro o in natura, versati a qualsiasi titolo da persone fisiche od enti pubblici o privati.

Se il socio non versa la quota associativa, perde ogni diritto sui beni personali custoditi presso la sede dell’Associazione secondo quanto previsto dall’Art. 4 del presente statuto, per un valore pari all’entità del debito, fino a che non avrà sanato la morosità.

ART. 14

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria dei soci:

– nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

– approva i bilanci preventivo e consuntivo e i programmi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;

– pronuncia l’esclusione dei soci;

– delibera gli atti di straordinaria manutenzione;

L’Assemblea straordinaria dei soci:

– delibera le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

– delibera su ogni altra materia o argomento attinente alla vita ed alla gestione dell’Associazione.

ART. 16

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria, quando ne sopravvenga la necessità o su richiesta motivata di almeno tre soci, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che stabilirà anche il luogo della riunione.

All’assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa.

ART. 17

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, di norma entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che stabilirà anche il luogo della riunione.

All’Assemblea ordinaria possono partecipare, con diritto di voto, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci ordinari, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci (fondatori, benemeriti e ordinari), e delibera a maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

ART. 18

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con l’ordine del giorno, è spedito ai soci a cura del Segretario del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

In caso di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto, l’avviso di convocazione dovrà contenere il testo della modificazione proposta, che l’Assemblea sarà chiamata ad approvare.

ART. 19

L’Asemblea nomina di volta in volta, fra i soci, il Presidente che la presiede e il Segretario che ne redige i verbali.

ART. 20

L’Assemblea delibera secondo le prescritte maggioranze, per appello nominale del Presidente, che dovrà poi proclamare l’esito della votazione.

ART. 21

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, anche ai fini delle votazioni, da altro socio ordinario, benemerito o fondatore, munito di delega scritta.

Nessun socio può raccogliere nella sua persona più di due deleghe.

ART. 22

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di cinque membri eletti ogni tre anni daal’Assemblea ordinaria; ai cinque membri elettivi si aggiungono i soci fondatori che fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo stesso. Nel proprio interno, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, un Vicepresidente e un segretario. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. E’ ammesso il cumulo delle cariche solo fra quelle istituzionali e la carica di Direttore del Museo. Tale carica decade allo scadere della carica principale.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente che lo presiede di diritto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Consigliere anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se non sono presenti almeno quattro dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel libro dei verbali la cui redazione e conservazione è affidata al Segretario.

ART. 24

Il Consigliere decade automaticamente dalla carica ove perda per qualsiasi ragione lo stato di associato, ovvero non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo il caso di legittimo impedimento.

Il Consigliere è sostituibile in caso di morte, dimissioni, esclusione o decadenza dalla carica.

In tal caso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assumere in cairca il primo dei non eletti in sostituzione del membro mancante, almeno fino alla ratifica della successiva Assemblea. Il numero dei Consiglieri non può comunque essere inferiore a quattro.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo stabilirà, nell’ambito delle norme statutarie, un regolamento per la disciplina della propria attività e per il funzionamento dell’Assemblea.

ART. 26

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Associazione, per gli affari sia di ordinaria che di straoridnaria amministrazione. Risponde in proprio, come anche le altre Cariche Sociali singolarmente e i singoli Consiglieri in carica per i propri atti, di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e fiscale comminate per incuria, colpa o dolo propri.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo:

– provvede alla normale amministrazione dell’Associazione, attuando lo scopo sociale e dando esecuzione alle delibere delle Assemblee.

– conferisce ai soci eventuali incarichi speciali.

– giudica in sde di appello contro le decisioni delle sezioni territoriali.

– propone all’Assemblea l’eventuale esclusione dei soci.

ART. 28

L’attività dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria. I due membri succitati possono anche non essere soci dell’Associazione.

ART. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

– redige la relazione ai bilanci annuali;

– verifica annualmente la regolare tenuta della contabilità, la consistenza della cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione;

– procede in qualsiasi momento, anche per il tramite dei suoi membri individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SEZIONI TERRITORIALI – GRUPPI DI INTERESSE

ART. 30

Possono sorgere Sezioni Territoriali dell’Associazione in Comuni d’Italia, ove risiedano almeno dieci soci che ne facciano richiesta.

Le Sezioni Territoriali vengono costituite con delibera dell’Assemblea ordinaria.

ART. 31

L’Associazione, potendo conseguire gli scopi sociali attraverso diversi settori di attività, può istituire gruppi di interesse che si occupino di argomenti e problemi specifici.

ART. 32

Ogni Gruppo di Interesse sarà guidato da un socio nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di un anno. Ogni Gruppo svolgerà in piena autonomia la propria atttività per il conseguimento dello scopo sociale, salvo il necessario sindacato del Consiglio Direttivo in ordine ad iniziative di particolare rilevanza pubblica.

NORMA FINALE

ART. 33

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri soggetti nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di volontariato e di ONLUS.

NORMA DI RINVIO

ART. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di legge, e particolarmente, in quanto applicabili, quelle del titolo secondo del Libro Primo del Codice Civile.